Oltre al conto corrente in banca, ci sono altre code pratiche che restano dopo un decesso: il libretto postale, eventuali buoni fruttiferi, le utenze ancora intestate al defunto, e le polizze vita. Ognuna ha regole diverse, e su una in particolare — il libretto postale cointestato — è appena cambiato qualcosa di importante.
Il libretto postale cointestato: cosa è cambiato a novembre 2025
Fino a poco tempo fa, Poste Italiane bloccava l'intero libretto cointestato non appena un erede del cointestatario deceduto presentava un'opposizione, lasciando il cointestatario superstite senza accesso ai propri soldi per mesi, a volte anni, in attesa che la successione si risolvesse.
Con l'ordinanza n. 28935 del 2 novembre 2025, la Corte di Cassazione ha chiuso questa prassi. Per i libretti con clausola "pari facoltà di rimborso" (la formula standard con cui Poste Italiane apre la maggior parte dei libretti cointestati), il cointestatario superstite ha diritto a riscuotere anche l'intero importo, e Poste non può più bloccare il pagamento per la semplice opposizione di un erede: serve un atto giudiziario formalmente notificato, come un sequestro, non basta una lettera o una richiesta verbale.
Attenzione: prelevare non significa possedere
Qui sta il punto che molte notizie su questa sentenza tendono a semplificare troppo. Il cointestatario superstite può incassare, ma questo non lo rende automaticamente proprietario dell'intera somma. Gli eredi del defunto mantengono il pieno diritto di chiedergli, separatamente, la quota che spettava al loro caro defunto, secondo le normali regole della successione — la stessa presunzione di uguaglianza tra cointestatari (di norma il 50% ciascuno, se sono in due) che vale anche per i conti correnti cointestati, superabile con prova contraria in un senso o nell'altro. La sentenza risolve il problema della liquidità immediata, non elimina la necessità di sistemare i conti tra superstite ed eredi.
Se il libretto era solo del defunto, non cointestato
Se il libretto era intestato unicamente al defunto, senza cointestatari, valgono le stesse regole già viste per il conto corrente: serve la dichiarazione di successione (o la dichiarazione sostitutiva di esonero, se rientri in quei requisiti) per sbloccarlo. Poste Italiane richiede in più un documento specifico, chiamato Dichiarazione di Credito (o dichiarazione di sussistenza del credito), che certifica ufficialmente i saldi e le giacenze alla data del decesso: non basta un estratto conto generico, va richiesta esplicitamente all'ufficio postale dove il libretto è stato aperto, e comporta una piccola commissione secondo il tariffario in vigore. Se ti serve anche per il calcolo dell'ISEE, conviene specificarlo nella stessa richiesta, così ottieni tutti i dati necessari in un solo passaggio.
I buoni fruttiferi postali
Per i buoni fruttiferi vale lo stesso principio dei libretti non cointestati: rientrano nell'asse ereditario per il loro valore alla data del decesso, e serve la stessa documentazione (dichiarazione di successione o di esonero, più l'eventuale Dichiarazione di Credito) per riscuoterli o volturarli a nome degli eredi.
Le bollette del defunto: cosa fare, voce per voce
Le utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono) intestate al defunto vanno gestite in due modi diversi a seconda di cosa vuoi fare della casa. Se qualcuno degli eredi continua ad abitarci, conviene volturare il contratto a proprio nome, comunicando il decesso al gestore e fornendo la documentazione che attesta la propria qualità di erede. Se invece l'immobile resta vuoto o viene venduto, conviene disdire i contratti, per evitare che continuino a maturare costi fissi su un'utenza che nessuno usa più.
Le bollette maturate prima della morte, e ancora non pagate, sono un debito del defunto: entrano tra le passività deducibili dalla base imponibile dell'imposta di successione, esattamente come un mutuo residuo o altre spese documentate. Le bollette che maturano dopo la morte, invece, sono a carico di chi continua a usare l'utenza (di norma l'erede che vive ancora nella casa), non dell'eredità in generale.
Le polizze vita: di solito non entrano nell'eredità
Un'eccezione importante rispetto a tutto il resto: se il defunto aveva stipulato una polizza vita con un beneficiario esplicitamente designato (un erede specifico, o anche una persona diversa dagli eredi), quella somma non fa parte dell'asse ereditario in senso tecnico. Il beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della compagnia assicurativa, distinto dal suo eventuale diritto come erede: può incassarla anche se rinuncia all'eredità, e di norma non rientra nel calcolo dell'imposta di successione. Per riscuoterla, il beneficiario deve presentare alla compagnia il certificato di morte e i propri documenti di identità, seguendo la procedura specifica indicata nella polizza.
Se invece la polizza non indica un beneficiario specifico, o indica genericamente "gli eredi", la somma segue le normali regole della successione, e in quel caso sì, va considerata nella dichiarazione.
Le domande che ci fanno più spesso
Se sono cointestatario di un libretto postale con un genitore appena scomparso, posso prelevare subito tutto?
Con la clausola standard "pari facoltà di rimborso", sì, Poste non può più bloccarti per la sola opposizione di un erede. Ma se altri eredi rivendicano una quota, dovrai comunque sistemare i conti con loro separatamente.
Serve la dichiarazione di successione anche solo per un libretto postale di poche migliaia di euro?
Dipende dagli stessi criteri già visti per l'esonero: se il patrimonio complessivo (non solo il libretto) supera 100.000 euro, o gli eredi non sono solo coniuge e parenti in linea retta, serve la dichiarazione.
Cosa succede se non pago le bollette rimaste intestate al defunto?
Se il contratto resta attivo e nessuno paga, il gestore può sospendere la fornitura, e gli arretrati restano comunque un debito da regolare, con eventuali interessi di mora che continuano a maturare.
La polizza vita del defunto conta per il calcolo della franchigia sull'imposta di successione?
Se ha un beneficiario designato, di norma no: è un diritto proprio del beneficiario, separato dall'eredità in senso tecnico.
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